
Per rimarcare la rigidità delle autorizzazioni attualmente necessarie in Italia per poter costruire un impianto di produzione di energia rinnovabile, se ne riporta di seguito l’elenco. Nella fattispecie si esamina il caso di impianti fotovoltaici.
Impianto da 3 a 20 kW (per la vostra casa)
1) Autorizzazione dell’elettrofornitore (solitamente l’Enel) ad allacciare l’impianto FV al contatore di casa. Tempo 30 giorni.
2) DIA (denuncia di inizio attività) comprensiva dell’autorizzazione precedente e degli elaborati di progetto. Tempo 30 giorni.
3) Al sessantesimo giorno si può procedere con l’inizio lavori.
Una legge nazionale del giugno 2008 proponeva, per questo tipo di impianti FV, la realizzazione senza l’obbligo delle autorizzazioni precedenti, in quanto si ritiene di paragonare tali impianti a “manutenzione ordinaria”, quindi senza necessità di DIA (in pratica,come voler installare una parabola con decoder, chiamando semplicemene l’installatore di fiducia o operando autonomamente).
In alcune Regioni, vedi la Puglia, tale legge non è considerata e resta l’obbligo dell’iter autorizzativo.
Impianto da 20 a 999 kW (per il vostro ufficio, capannone, ecc.)
1) Autorizzazione dell’elettrofornitore (solitamente l’Enel) ad allacciare l’impianto FV alla rete elettrica. Minimo 90 giorni.
2) DIA (denuncia di inizio attività) comprensiva dell’autorizzazione precedente, degli elaborati di progetto e dei nulla osta seguenti:
2.1) copia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo completo degli elaborati indicati dagli artt. 26 e 34 del D.P.R. 554/99 (presso la P.O.S. Energia e Sicurezza Impianti) con riferimento:
- all’impianto e alle opere connesse;
- alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso;
2.2) nulla osta per la realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) rilasciato ai sensi degli artt. 95, 97 e 98 del D.Lgs 259/2003;
2.3) dichiarazione resa dal progettista dell’intervento, ai sensi del DPR 445/2000, di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico – territoriali, urbanistici, del patrimonio storico — artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologici, della navigazione aerea.
2.4) Autorizzazione della proprietà ad effettuare le opere;
2.5) Notizie relative all’immobile oggetto di intervento, tipo titolo abilitativo, numero della licenza edilizia, concessione edilizia, autorizzazioni, abitabilità, condoni edilizi ecc;
2.6) nulla osta vincoli archeologici;
2.7) nulla osta Beni Ambientali;
2.8) nulla osta Ministero Beni e Attività Culturali;
2.9) nulla osta Paesaggistico;
2.10) nulla osta vincoli Comunali;
2.11) nulla osta Autorità Bacino;
2.12) nulla osta Ispettorato Dipartimentale Forestale;
2.13) nulla osta vari Enti (Assessorato Regionale Ufficio Minerario, Comandi Regionale Militare, Aereonautica Militare, Agenzia del Demanio, ecc.);
2.14) nulla osta vincoli Provinciali;
2.15) se il sito di installazione è ZPS (zona a protezione speciale) la Valutazione d’incidenza;
Dopo almeno due anni si può sapere solo se l’impianto si può fare oppure no.
Impianto sopra i 1000 kW
1) Autorizzazione dell’elettrofornitore (solitamente l’Enel) ad allacciare l’impianto FV alla rete elettrica. Tempo non definibile.
2) Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 387/03 (permette “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi…”), VIA (valutazione di impatto ambientale). Tempi indefinibili.
Ci vogliono diversi anni solo per sapere se si può procedere.
A inizio 2009, il Governo proponeva in sede di Commissione Industria di non prevdere l’applicazione dell’Autorizazione Unica per la costruzione di impianti nucleari in Italia.
L’Autorizzazione Unica è un iter autorizzativo attualmente obbligatorio, da seguire per l’ottenimento di tutti i nulla osta (per lo più ambientali) necessari alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica.
Proporre il suo bypassare per il nucleare, significa poter trascurare qualsiasi problematica ambientale e poter direttamente installare un impianto dove meglio si crede.
Immaginate quanto questa proposta sia stata considerata assurda e contradditoria, dato che tale autorizzazione è richiesta obbligatoriamente per il rinnovabile, che non inquina, ma non la si ritiene consona per il nucleare.
Per fortuna, date le ovvie proteste, sembra che il Governo abbia fatto marcia in dietro.

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